Art. 5.
(Responsabile di panificazione).

      1. È definito responsabile di panificazione di pane e di impasti da pane colui che sovrintende e coordina la produzione del pane e degli impasti da pane.
      2. Il responsabile di panificazione svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla fase produttiva, costituita dalla gestione, dall'organizzazione e dall'attuazione della produzione.
      3. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.